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STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE

Strumenti di protezione patrimoniale:
il Trust immobiliare

di Avv. Andrea Mannocci

Il presente articolo ha carattere divulgativo e non sostituisce la consulenza di un avvocato specializzato: ricorda, quindi, che è  indispensabile ricorrere all’assistenza di tecnici e professionisti esperti in materia.

1. Cos'è il Trust: le nozioni fondamentali

 

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone utilizzato prevalentemente per la tutela del patrimonio personale, mediante il quale i beni facenti parte del patrimonio di un soggetto chiamato disponente o settlor vengono appunto separati e destinati, per perseguire specifici interessi, in favore di alcuni beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato

Il principio alla base del trust, e quindi anche del trust avente ad oggetto beni immobili, è quello della separazione patrimoniale, che lo rende uno degli strumenti più utilizzati con finalità di protezione del patrimonio e di tutela in caso di passaggio generazionale (quindi ad esempio per destinare in ultimo i beni ad uno o più eredi).

In pratica il disponente proprietario di beni, anche detto settlor, attraverso il trust li separa dalla propria disponibilità e se ne spossessa conferendoli nel trust ed affidando la gestione di quest’ultimo ad un soggetto chiamato trustee

Il trustee gestisce pertanto i beni conferiti in trust ed è titolare dell’esercizio dei relativi diritti inerenti la proprietà, anche se i beni rimangono “protetti” e oggetto di un patrimonio separato riferibile appunto al trust, che ai fini fiscali figurerà come un soggetto giuridico dotato di codice fiscale e soggetto passivo di imposte e tasse.

Il trustee gestisce il patrimonio come se ne fosse proprietario, e deve perseguire uno scopo lecito in favore di uno o più soggetti, che in ultimo sono i c.d. beneficiari del trust.

Con la costituzione di un trust quindi l'immobile non sarà più del disponente c.d. settlor ma neppure passerà direttamente ed immediatamente ad un altro soggetto: esso sarà conferito – e protetto giuridicamente – all'interno del trust

Per tutta la durata del trust il bene non sarà neppure del trustee, che tuttavia ne eserciterà diritti e facoltà come se fosse il proprietario ed avrà il compito di gestirlo fin quando non arriverà al beneficiario, attenendosi agli obiettivi e le regole che sono state scritte all'interno del regolamento del trust.

Sebbene tra gli scopi principali nella costituzione di un trust vi sia la necessità di proteggere beni dall’aggressione di terzi ed avere eventuali vantaggi fiscali, è importante prestare attenzione agli scopi del trust, assicurandosi che questi siano consentiti dalla legge.

Ad esempio il trust non dovrà essere costituito con lo scopo manifesto e preordinato di sottrarsi al pagamento di debiti o con scopi illeciti e in frode alla legge, in quanto in tali casi potrebbe essere revocato dal giudice, dichiarato nullo o comunque non riconosciuto dall’ordinamento italiano.

Diventa quindi fondamentale l’analisi preliminare di ogni operazione di trust, soprattutto se con conferimento di immobili, che non potrà quindi mai prescindere dalla necessaria assistenza di professionisti qualificati, come un avvocato specializzato in diritto immobiliare ed un commercialista o tax planner per la parte fiscale.

2. La struttura del Trust

 

La struttura del trust prevede fondamentalmente il coinvolgimento di tre figure distintedisponente, gestore e beneficiario – anche se esistono particolari tipologie di trust, come ad esempio il c.d. trust di scopo per fini commerciali, dove non è previsto uno specifico beneficiario e i beni vengono gestiti e tutelati per il raggiungimento di precisi obiettivi.

Per ciò che riguarda l’ambito immobiliare, i trust più utilizzati sono quelli specificamente concepiti per la protezione di immobili personali - ad esempio separandoli rispetto a beni aziendali - nonché quelli di tipo familiare, dove la finalità primaria è la tutela di soggetti deboli - ad esempio minori o soggetti diversamente abili - o la definizione di successioni ereditarie, e solitamente prevedono uno schema simile a quello che segue.

IL DISPONENTE (SETTLOR)
Il soggetto disponente è detto anche settlor ed è colui che, spossessandosi dei beni, li conferirà all’interno del trust: egli istituirà in prima battuta il trust, stabilendone gli scopi e le regole, ed individuando i beni oggetto del trust e i soggetti beneficiari.

IL GESTORE (TRUSTEE)
Il trustee riceverà ed accetterà la gestione del trust che gli sarà affidato, e provvederà pertanto all’amministrazione dei beni: il trustee potrà essere una persona o, come spesso accade, anche una società. In ogni caso agirà attenendosi agli obblighi disposti dal disponente, come se fosse titolare dei beni ma sempre nell’interesse dei beneficiari.

I BENEFICIARI
I beneficiari sono quei soggetti che, laddove identificati nell’atto, andranno a beneficiare dei frutti legati al patrimonio conferito e gestito dal trustee e, da ultimo, del passaggio dei beni originariamente conferiti dal disponente attraverso il trust

In aggiunta allo schema sopra indicato, il trust può anche prevedere l’eventuale ed ulteriore figura del guardiano (protector), che sta assumendo negli ultimi anni un ruolo sempre crescente ed articolato, quale persona fisica o giuridica cui è affidato il compito di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del trustee della volontà del disponente.

3. Cose utili da sapere per costituire un Trust immobiliare

Da un punto di vista normativo non esiste una legge italiana che detti una diretta disciplina del trust, in quanto è un’istituto nato nei sistemi giuridici anglosassoni (anche detti di common law): tuttavia il trust è ammissibile e riconosciuto anche in Italia da molti anni grazie alla Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985 recepita dalla legge n. 364/1989.

Il riconoscimento permette al trust, regolato da una legge straniera, di avere effetti giuridici in Italia: per essere riconosciuto, il trust deve avere uno scopo lecito, non contrario all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.


In base alla suddetta Convenzione la disciplina applicabile al trust è scelta dal soggetto costituente, che può indicare la legge regolatrice di un paese straniero, che nella maggior parte dei casi è individuata con richiamo alla normativa inglese (talvolta anche quella di Malta, o della Repubblica di San Marino).

Per costituire un trust è possibile far ricorso ad un atto tra vivi oppure ad un testamento ed in genere la forma scritta del trust è richiesta esclusivamente ai fini di prova: tuttavia nel caso di un trust avente ad oggetto beni immobili dovrà necessariamente adottarsi la forma dell’atto pubblico e quindi richiederà l’intervento di un notaio.

Trattandosi di un atto articolato e non essendoci una normativa specifica è inevitabile che la costituzione di un trust preveda di avvalersi preventivamente della consulenza e dell’opera di professionisti specializzati, sia in ambito legale che fiscale.


La costituzione di un trust prevede essenzialmente la previsione di due parti essenziali al suo interno: dovrà esserci un atto di trasferimento dei beni o dei diritti dal settlor al trustee ed una seconda parte contenente lo scopo del trust, le sue finalità, la durata, l’individuazione dei beneficiari nonché l’ampiezza e i criteri regolanti i poteri di amministrazione del trustee.

La maggior parte dei sistemi giuridici prevede una durata temporale massima per il trust, che ad esempio per la legge inglese non può estendersi oltre 90 anni, oppure oltre la morte del beneficiario.

Il trust immobiliare è particolarmente utilizzato per regolare la gestione di beni immobili in una fase temporale ampia, e può tipicamente prevedere due categorie distinte di soggetti beneficiari: i c.d beneficiari del reddito ed i beneficiari del fondo.

Per beneficiari del reddito si intendono i destinatari di attribuzioni di tipo reddituale o di rendita legate all’immobile come ad esempio, nell’ipotesi più frequente in cui questo venga locato, il canone di locazione che, al netto delle tasse, sarà trasferito al beneficiario.
 
Per beneficiari del fondo si intendono invece coloro che, alla scadenza prefissata del trust immobiliare, otterranno la titolarità del bene.

Tale distinzione consente di agevolare le fasi di passaggio generazionale degli immobili, ad esempio in caso di successioni ereditarie, e si rivela utile anche per la tutela di soggetti di deboli o in situazioni dove debbono regolarsi rapporti di convivenza o unioni di fatto.

 

4. Perché costituire un Trust immobiliare: i principali vantaggi

La ragione della crescente attenzione riservata agli strumenti di protezione patrimoniale come il trust sta nell’idea per cui la massima protezione, giuridica e fiscale, di un qualunque asset consista nella separazione di quest’ultimo dal proprio patrimonio


In aggiunta a questo principio lo strumento del trust aggiunge la possibilità di proteggere i beni, conferendoli nel trust, con lo scopo ulteriore di assicurarsi ad esempio che arrivino ai propri eredi senza temere alcun intervento di terzi, e contestualmente beneficiare di vantaggi fiscali (ad esempio in ordine al pagamento della tassa di successione).

Un’altra caratteristica che desta grande interesse intorno al trust è che in effetti il conferimento in trust, ad esempio di beni immobili, rende questi ultimi inattaccabili dai creditori: occorre tuttavia specificare che un trust non può essere costituito partendo da una situazione debitoria pregressa, in pratica non può essere costituito di proposito per frodare i creditori o ridurre deliberatamente le proprie garanzie patrimoniali a fronte di debiti preesistenti.

Resta fermo che i beni trasferiti dal titolare disponente al trustee andranno comporre un patrimonio autonomo del trust e saranno separati sia dal patrimonio del disponente che del trustee.

Pertanto, non rientrando nel regime patrimoniale, risulteranno anche non imponibili ai fini fiscali, e gli eventuali creditori del disponente e del trustee non potranno agire aggredendo i beni conferiti nel trust, salvo come già detto che quest’ultimo non sia stato deliberatamente costituito in frode alla legge ed ai creditori medesimi.

Quindi, se un trust è costruito in modo corretto e secondo la legge, costituisce in effetti uno dei migliori metodi di protezione patrimoniale in quanto diretto e basilare: il disponente che conferisce in trust non è più il proprietario del bene conferito, per cui se conferisce ad esempio un immobile, quest’ultimo sarà posto in una situazione nella quale non potrà più essere oggettivamente aggredito da terzi.

Il trust è quindi un eccezionale strumento giuridico che può conseguire obiettivi che quasi mai potrebbero essere raggiunti tramite altri istituti, a patto di far precedere la sua costituzione da una attenta fase di studio ed analisi con professionisti quali commercialisti e legali specializzati in materia.

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